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Ordinanza – 9 Marzo 2021
La Sezione Specializzata è stata chiamata a decidere in via cautelare una controversia tra operatori del settore turistico ed in particolare attivi nel settore dei tour cittadini su autobus.
Il ricorrente ha lamentato tanto la violazione dei propri marchi registrati consistenti in una combinazione di colori (rosso e giallo) che contraddistinguono la livrea degli autobus utilizzati per i tour quanto il compimento in suo danno, da parte di una società concorrente che utilizzava autobus contraddistinti da una livrea cromatica simile, di atti di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi.
La Sezione Specializzata:
- ha rigettato l’eccezione di nullità dei segni della ricorrente svolta dalle resistenti;
- ha ritenuto che i marchi azionati fossero marchi deboli e che pertanto “ad evitare la contraffazione dei medesimi risulta sufficiente uno distacco anche moderato, purché il medesimo sia idoneo ed evitare un’associazione tra i segni”;
- tenuto conto del fatto che i bus delle resistenti erano integralmente caratterizzati dal colore rosso e non avessero alcun elemento giallo, ha ritenuto che i marchi azionati dalla ricorrente non fossero contraffatti.
Pur avendo escluso la violazione dei titoli della ricorrente, la Sezione Specializzata ha tuttavia accolto la domanda svolta in relazione agli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e 2) codice civile, “in quanto la livrea dei bus della resistente, per la sua forte somiglianza con la livrea di parte ricorrente, appare idonea a determinare confusione presso i consumatori del servizio turistico offerto anche dalla ricorrente”.
A tal proposito, la Sezione Specializzata:
- ha tenuto conto del fatto che “La tonalità di rosso che parte resistente ha adottato per i propri bus risulta alquanto simile alla tonalità di rosso che comunque domina sulla fiancata dei bus” della ricorrente e del fatto che “la predominanza del rosso (di un rosso che, al di là del patitone, presenta tonalità visive quanto mai affini) sulle fiancate dei bus delle due parti in causa rende quanto mai probabile che i soggetti interessati al servizio si confondano nella individuazione del soggetto che offre il servizio”;
- ha evidenziato che l’effetto confusorio accresciuto dal fatto che talvolta sugli autobus della resistente sia installata una tettoia di colore giallo “determinando in tal modo un effetto visivo marcatamente affine” a quello dato dagli autobus della ricorrente;
- ha sottolineato che la condotta concorrenzialmente sleale della resistente è aggravata dal fatto che spesso le fermate dei due operatori concorrenti siano poste una accanto all’altra;
- ha ritenuto che la condotta di “look alike” della resistente si qualifica non solo quale atto di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1) cod. civ., ma anche quale atto di concorrenza sleale per agganciamento ex art. 2598, n. 2, cod. civ., perché “la resistente finisce per avvalersi della più diffusa notorietà – anche internazionale – del servizio, richiamando alla mente del consumatore il servizio della concorrente”.