Tutela diritto d’autore per prodotti di fashion design

Sentenza – 25 gennaio 2021

La Sezione Specializzata ancora una volta è stata chiamata a decidere se un’opera del disegno industriale, in particolare un modello di calzature doposci, rispetta i requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico” previsti dall’art. 2, n. 10, Legge Diritto d’autore e quindi se essa può giovarsi delle tutele previste dalla Legge Diritto d’autore. 

Nella sua decisione, la Sezione Specializzata si è soffermata sulla valutazione della sussistenza del requisito del valore artistico, dal momento che non era controverso se la calzatura avesse carattere creativo. 

In particolare, la Sezione Specializzata ha evidenziato che ai fini della valutazione del “valore artistico”: 

  • è necessario “rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di un bene economico dall’altro” 
  • va considerato “il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza”. 

A quanto sopra, la Sezione Specializzata ha aggiunto che:  

  • l’opera “a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto”; 
  • nel valutare la sussistenza del requisito del “valore artistico”, il giudice non lo attribuisce “ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale”; 
  • il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di “industrial design” non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente”. 

Applicando i criteri richiamati sopra, la Sezione Specializzata a fronte delle evidenze fornite dalla parte attrice, ha ritenuto che il modello di calzatura doposci rispettasse i requisiti di “carattere creativo” e “valore artistico” previsti dall’art. 2, n. 10, legge diritto autore e, tenuto conto dei profili di interferenza con i modelli commercializzati dalle convenute, ha accertato la violazione dei diritti di sfruttamento economico d’autore che l’attrice vanta sui modelli di calzatura oggetto di causa.