Con la Riforma Cartabia lo sfratto si applica anche
ad affitto d’azienda e comodato

A decorrere dal 28 febbraio 2023, sarà operativa la disciplina disposta dal Decreto Legislativo n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), attraverso la quale, in relazione al processo civile, saranno introdotte importanti novità che interesseranno – tra gli altri – i rapporti contrattuali regolati dai contratti d’affitto d’azienda e dai contratti di comodato di beni immobili.
La principale differenza, rispetto a tale tematica, tra pre e post Riforma Cartabia sta nella legittimazione del concedente a attivare la procedura sommaria di sfratto in luogo di quella a cognizione piena, ottenendo pertanto notevoli benefici legati ai tempi più ridotti per la restituzione dell’azienda (o del ramo di essa) concessa in affitto, nonché del bene immobile concesso in comodato, evitando così l’attesa di tempi notevolmente più lunghi, tipici dei procedimenti civili introdotti con azione ordinaria.
In conclusione, il locatore o il concedente, a partire da tale data, saranno legittimati a intimare la licenza di sfratto oppure lo sfratto per finita locazione, anche agli affittuari d’azienda e ai comodatari di beni immobili, così come disposto ai sensi dell’articolo 657 c.p.c. – aggiornato dalla Riforma Cartabia – rubricato: «Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione».
Lo Studio emlex resta a disposizione per quanto possa occorrere.