Rassegna stampa: quando è lecito l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico

RASSEGNA STAMPA: QUANDO È LECITO L’UTILIZZO DI PUBBLICAZIONI
DI CARATTERE GIORNALISTICO

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Il 19 gennaio 2023 è stata una data importante per autori e editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e per le imprese di media monitoring e rassegne stampa. Quella data segna la fissazione di importanti principi giurisprudenziali in tema di sfruttamento di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei fornitori di servizi di media monitoring e rassegne stampa.

Lo scorso 19 gennaio 2023 è infatti la data sia di pubblicazione dell’ordinanza n. 1651/2023 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nonché di pubblicazione del Regolamento AGCOM “in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633” di cui alla Delibera n. 3/23/CONS.

Esaminiamo prima la pronuncia della Cassazione, con cui è stata cassata senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 giugno 2019 resa nell’ambito di un contenzioso tra alcune società attive nel settore delle rassegne stampa ed alcuni editori.

Nell’ordinanza, la Suprema Corte precisa sin da subito che la pronuncia si riferisce ad una fattispecie sottratta ratione temporis al regime introdotto in Italia con il nuovo art. 43 bis della L. n. 633/1941 (“l.d.a.”) in recepimento dell’art. 15 della Direttiva UE 790/2019 (cosiddetta Direttiva Copyright nel mercato unico digitale o “DSM”), che “ha introdotto un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l’utilizzo digitale dei pezzi da loro editati”.

In particolare applicando il precedente regime normativo, i giudici hanno confermato che, prima dell’introduzione dell’articolo 43 bis l.d.a., i prestatori di servizi di rassegna stampa e di media monitoring potevano lecitamente riprodurre gli “articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso” senza ottenere il consenso degli aventi diritto né corrispondendo alcunché a fronte di tale riproduzione, con l’obbligo tuttavia di indicare “la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”. Ciò in virtù di quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, l.d.a.

La Suprema Corte ha però precisato e ribadito (alla luce anche della propria precedente sentenza n. 20410/2006, tra l’altro poi richiamata anche da TAR Lazio in sentenza n. 4260/2021) che l’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dell’opera giornalistica (ex art. 13 l.d.a.) previsto dall’art. 65, comma 1, l.d.a. non trovava (e non trova) applicazione nel caso in cui l’autore o l’editore espressamente riservi la riproduzione o l’utilizzazione dell’opera.

In quest’ultimo caso, in mancanza di autorizzazione da parte dell’autore/editore, la riproduzione dell’opera nell’ambito di una rassegna stampa/servizio di media monitoring lede i diritti esclusivi dell’autore/editore.

Se, da un lato, la Cassazione ha posto un punto fermo in tema di illiceità della riproduzione di articoli, se è stata espressamente riservata, dall’altro lato, e con riferimento agli articoli per i quali la riproduzione non sia riservata, la pronuncia resa il 19 gennaio scorso non può tenere in considerazione – e di ciò appunto i giudici della Cassazione ne sono consapevoli leggendo il paragrafo introduttivo dell’ordinanza – quanto previsto dall’articolo 43bis l.d.a. (introdotto dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177) e che, per espressa previsione del suo comma 15, trova applicazione anche per le pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta dopo il 6 giugno 2019.

In particolare, l’art. 43bis l.d.a. prevede che, a prescindere dall’espressa riserva di riproduzione, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico è riconosciuto il diritto di ricevere un “equo compenso” per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni, anche da parte di imprese di media monitoring e rassegne stampa.

Inoltre, ai sensi del comma 8 dell’art. 43 bis l.d.a., prevede l’adozione da parte dell’AGCOM di un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso.

Come detto, il 19 gennaio scorso, proprio in concomitanza con la pubblicazione dell’ordinanza n. 1651/2023, l’AGCOM ha adottato il regolamento previsto dall’art. 43 bis, comma 8, l.d.a.

Di seguito ne riassumiamo i principali contenuti:

  • Per “pubblicazione di carattere giornalistico” si intende: “un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico“;
  • Per “impresa di media monitoring e rassegne stampa (o IMMRS)” si intende: “un’impresa che eroga un servizio della società dell’informazione consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di pubblicazioni di carattere giornalistico, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un contraente anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata”;
  • Il regolamento si applica all’utilizzo “online delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinate al pubblico italiano e disciplina altresì gli obblighi di informazione e comunicazione e le conseguenti funzioni di vigilanza. Ai fini della qualificazione della pubblicazione come destinata al pubblico italiano, si tiene conto, a titolo esemplificativo, della lingua utilizzata o del conseguimento di ricavi in Italia” (art. 2, comma 1);
  • I diritti previsti dal regolamento si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico (art. 2, comma 4);
  • Gli editori riconoscono a loro volta agli autori degli articoli giornalistici una quota (tra il 2% e il 5%) dell’equo compenso (art. 3, comma 2);
  • L’articolo 4 prevede i criteri di determinazione dell’equo compenso che deve essere corrisposto agli editori da parte di soggetti diversi da IMMRS;
  • L’articolo 6 prevede i criteri di determinazione dell’equo compenso che deve essere corrisposto agli editori da parte delle IMMRS ed in particolare si prevede che, ferma restando la libertà negoziale delle parti:
    • L’equo compenso è calcolato sulla base del fatturato rilevante dell’impresa di media monitoring e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa, tenendo conto altresì dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:
      • a) numero di articoli riprodotti all’interno della rassegna stampa, anche tramite collazione degli articoli o del servizio di media monitoring, nell’anno di riferimento;
      • b) numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto;
      • c) benefici derivanti dalla rilevanza dell’editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente;
      • d) numero dei giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall’editore;
      • e) anni di attività dell’editore, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.
  • L’articolo 8 prevede che le parti interessate possono avviare avanti l’AGCOM la procedura di cui al successivo articolo 9 per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando che, nel caso in cui a seguito della determinazione dell’equo compenso da parte dell’AGCOM non si addivenga alla sottoscrizione di un accordo, ciascuna parte può adire a tal fine le sezioni specializzate in materia di impresa territorialmente competenti (ex art. 43 bis, comma 11, l.d.a.).

Appare quindi evidente come i due recenti provvedimenti qui analizzati avranno riflessi molto rilevanti nel mondo dell’editoria e nel settore dei servizi di media monitoring e rassegne stampa.