Nullità di disegno comunitario – nessuna contraffazione – nessun atto di concorrenza sleale

Sentenza 14 gennaio 2021

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano è stata chiamata a valutare un caso di contraffazione di un modello di montatura di occhiali depositato in sede comunitaria nonché condotte di concorrenza sleale. 

La Sezione Specializzata ha, in primo luogo, accolto l’eccezione di nullità del disegno svolta dalla convenuta dal momento che un modello di occhiali (non registrato) precedente costituisce un’anteriorità che anticipa le stesse soluzioni ritenute individualizzanti del disegno azionato dall’attrice. 

In merito alla nullità, la Sezione Specializzata ha evidenziato che:  

  • Il modello precedente non distrugge la “novità” del disegno azionato “giacché alcuni elementi formali tra il design di Liò ed il modello opposto appaiono obiettivamente diversi, quale la linea della montatura sopra l’arcata nasale. Manca insomma quella sovrapponibilità assoluta delle linee che consentirebbe di inferire la mancanza di novità della registrazione”; 
  • Il “carattere individuale” del modello di occhiali oggetto di causa risulta “già anticipato dall’impressione complessiva del modello di Paul Gautier” e che “tale scelta stilistica, del resto, appare ripresa anche in altre anteriorità, trattandosi dunque in sé di una declinazione già acquisita presso il mercato al momento della registrazione”; 
  • Il disegno dell’attrice non crea “un’impressione generalmente diversa presso un osservatore informato”. 

Anche se il disegno azionato è stato dichiarato nullo, la Sezione Specializzata ha comunque escluso eventuali profili di interferenza con l’occhiale contestato ed ha stabilito che – anche nel caso in cui il disegno fosse stato ritenuto valido – “l’impressione complessiva rimandata appare distante, alla luce delle diverse soluzioni adottate sia all’incrocio degli spazi dedicati alle lenti, sia degli ovali di questi ultimi”. 

In aggiunta alle contestazioni mosse in relazione alla violazione del titolo comunitario, l’attrice aveva anche chiesto che la condotta della convenuta fosse qualificata quale atto di concorrenza sleale confusoria ex articolo 2598 n. 1 codice civile. 

Tale domanda, rigettata come quella relativa alla contraffazione del disegno stanti le differenze tra gli occhiali oggetto della controversia, consente alla Sezione Specializzata di evidenziare il diverso approccio da adottare per la valutazione della condotta commerciale ai sensi dell’art. 2598 codice civile. In particolare, la Sezione Specializzata ha stabilito che: 

  • nella diversa prospettiva della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti dei due operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio”; 
  • le linee che vengono in rilievo debbono essere: dotati di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.