L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con le delibere del 15 dicembre 2020, ha concluso l’indagine avviata a gennaio 2020 e che ha riguardato 11 club di Serie A, e ha riconosciuto come vessatorie alcune clausole delle condizioni generali di contratto applicabili all’acquisto di abbonamenti e biglietti che hanno portato al mancato rimborso dei biglietti per assistere ai match casalinghi. Ma la partita non è ancora finita.
Le indagini
L’AGCM ha deciso di avviare un’indagine sulle condizioni generali applicate per la vendita di biglietti e abbonamenti dai club di Serie A per la stagione 2019/2020, per l’accertamento della vessatorietà delle clausole che disconoscevano o limitavano il diritto dei tifosi/consumatori ad ottenere il rimborso del biglietto ovvero di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione (chiusura dello stadio o di parte dello stesso, rinvio della gara). Per alcune delle società coinvolte, le condizioni contrattuali applicabili escludevano altresì il risarcimento del danno nel caso in cui l’impossibilità di partecipare all’evento fosse imputabile alla società stessa.
L’indagine ha coinvolto undici club di Serie A: Atalanta, Brescia, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma, Udinese e Lecce.
Sono stati invece archiviati i procedimenti nei confronti di Bologna, Parma, SPAL e Hellas Verona a seguito dell’immediata rimozione volontaria dei profili di possibile vessatorietà rilevati dall’Autorità nelle rispettive lettere di moral suasion.
La posizione dei club
I maggiori club coinvolti (in particolare Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta), ciascuno nell’ambito del proprio procedimento, hanno adottato una posizione analoga, sostenendo che le clausole non limiterebbero né escluderebbero le azioni o i diritti dei consumatori in caso di inadempimento delle società ma sarebbero applicabili in un limitato e ben preciso numero di ipotesi in cui la mancata fruizione di un singolo titolo di accesso o di un abbonamento sia dipesa da cause di forza maggiore, caso fortuito o, in generale, da fatti o eventi non dipendenti da responsabilità diretta delle società.
In altri termini, la chiusura dell’intero stadio o di un suo settore ed altri eventi che impediscono la visione della partita programmata non costituirebbero un inadempimento contrattuale, ma una impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dei club.
La principale conseguenza è che le clausole interessate non sarebbero vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del Consumo.
La posizione della FIGC
La Federazione Italiana Gioco Calcio FIGC, in una nota alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, ha espresso la propria posizione. Nella nota, le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di obbligo di giocare partite a porte chiuse (ovvero di chiudere settori dello stadio o in caso di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro) sono contestualizzate nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Secondo la FIGC il regime sanzionatorio voluto dal legislatore sportivo prevede che, con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, siano punite tanto le società, che perdono l’introito della vendita dei biglietti, tanto i sostenitori potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione ai quali è impedito di assistere alla partita e che subiscono la perdita economica della quota parte dell’abbonamento.
Il fine ultimo delle norme è infatti è quello di disincentivare comportamenti violenti e discriminatori da parte dei tifosi e quindi di tutelare l’ordine pubblico.
In quest’ottica, l’eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole priverebbe le sanzioni sportive di ogni efficacia punitiva.
Il giudizio dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto infondate le posizioni della FIGC, fatte proprie dai club, per due ordini di motivi:
- la disciplina sanzionatoria dell’ordinamento sportivo e la sua applicazione non possono incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Queste norme non prevedono criteri interpretativi per la soccombenza della tutela dei consumatori (anch’essa, è ricordato, di dimensione pubblicistica) di fronte ad altri interessi giudicabili come “superiori”;
- non è dirimente, ai fini del giudizio di vessatorietà, la presunta natura deterrente delle clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute. L’effetto raggiunto è quello di far gravare eventuali sanzioni, in maniera indiscriminata, su tutta la platea degli spettatori per responsabilità che sono riconducibili solo a una parte minoritaria di tifosi.
In questo modo si contengono le perdite economiche dei club che invece dovrebbero essere responsabili della prevenzione di eventi contrari all’ordine pubblico e della vigilanza sui comportamenti illegittimi dei sostenitori.
Le condizioni contrattuali di altre società di Serie A, infatti, prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell’abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo.
Per citare L’AGCM: «tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto o di quota parte dell’abbonamento in caso di annullamento dell’evento e, d’altro lato a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico».
Il richiamo ai principi della Corte di Giustizia UE.
Nello svolgere il giudizio di vessatorietà, l’Autorità ha richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-415/11, Aziz), secondo cui nel valutare se una clausola determina «un significativo squilibrio». In primo luogo occorre raffrontare la clausola con le eventuali disposizioni del diritto nazionale applicabili in mancanza della previsione contrattuale (cosiddetto metodo comparativo).
Nel silenzio delle parti, in caso di impossibilità della prestazione (i.e. la fruizione dell’evento sportivo) dovuta a cause non imputabili alla società, il codice civile prevede la restituzione di quanto ricevuto. Da qui consegue il rimborso del biglietto ovvero quota parte dell’abbonamento in valore proporzionale agli eventi sportivi non fruiti.
Se l’impossibilità della prestazione fosse imputabile alla società, invece, questa sarebbe tenuta al risarcimento del danno.
Di conseguenza, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, escludere o limitare il rimborso, nonché il risarcimento del danno, costituisce una deroga a vantaggio del professionista alla disciplina nazionale applicabile.
Il richiamo al Codice del consumo
L’Autorità ha ritenuto che le clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell’abbonamento in caso di mancata fruizione dell’evento e il risarcimento dei danni in caso di inadempimento colpevole della società pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione del diritto nazionale in materia di contratti. Per questa ragione ha deliberato che abbiano natura vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b) e 34, comma 1 del Codice del Consumo.
Tutte le clausole che escludevano il rimborso sono state ritenute non rispondenti ai requisiti della chiarezza e comprensibilità previsti dall’art. 35 del Codice del Consumo.
In attesa dei prossimi sviluppi (la S.S. Lazio S.p.A. attende la pronuncia del TAR Lazio, che nel frattempo ha respinto la richiesta della società per una sospensione cautelare urgente del provvedimento), alcuni club hanno provveduto ad aggiornare le proprie condizioni generali di contratto, al fine di rimuovere tutti – o alcuni – dei profili di vessatorietà accertati dall’AGCM, la quale ha comunque disposto l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle società per 30 giorni consecutivi.
Il testo integrale ciascun provvedimento può essere consultato ai seguenti link:
CV200 – PROVVEDIMENTO ATALANTA
CV202 – PROVVEDIMENTO CAGLIARI