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Sentenza 29 marzo 2021
La sentenza della Sezione Specializzata permette di avere un quadro molto chiaro in punto di criteri di liquidazione del danno a seguito di violazione di diritti di proprietà industriale – nel caso di specie un marchio.
In primo luogo, la Sezione Specializzata ha ribadito che la norma di riferimento ai fini della liquidazione del danno è l’articolo 125 Codice Proprietà Industriale, che a sua volta richiama le previsioni di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227, Codice civile.
In secondo luogo, la Sezione Specializzata ha equitativamente liquidato il danno tenuto conto del fatto che le convenute hanno in ogni modo osteggiato il diritto della parte attrice ad ottenere copia delle scritture contabili ex lege, nonostante la parte attrice avesse ottenuto un ordine di esibizione delle scritture relative ai prodotti commercializzati dalle convenute e contraddistinte dal segno ritenuto interferente con i marchi azionati nel giudizio.
Alla luce del comportamento “non collaborativo” delle convenute, la Sezione Specializzata ha evidenziato che “la mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice, infatti, rende impossibile la determinazione degli utili conseguiti sulla base di dati certi, con la conseguenza che si deve procedere a una quantificazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenuto conto di quanto indicato dalla Suprema Corte che, in un caso, come quello di specie, di ingiustificata inottemperanza all’ordine di esibizione, ex art. 210, ha ritenuto che sia possibile valutare tale comportamento processuale ai fini della desunzione di argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno”.
Così dovendo procedere e non potendo utilizzare il criterio del margine operativo lordo (MOL), la Sezione Specializzata:
- ha utilizzato, quale base per il calcolo dei ricavi delle convenute nel periodo contestato, i dati di bilancio delle convenute scaricabili dalla camera di commercio;
- ha applicato il criterio del giusto prezzo e determinato il lucro cessante in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso;
- ha determinato la royalty in via equitativa, in considerazione del vantaggio che altrimenti ne deriverebbe per il contraffattore nel vedersi assicurata una licenza “obbligatoria” senza sostenere i relativi costi e oneri;
- ha condannato le convenute al risarcimento dei danni morali tenuto conto dello svilimento che il marchio ha subito a causa dell’illecito utilizzo.