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Ordinanza – 7 Aprile 2021
Con l’ordinanza in oggetto, la Sezione Specializzata ha rigettato per carenza di interesse ad agire il ricorso presentato da una società che aveva richiesto, in via cautelare, l’accertamento negativo di contraffazione di un brevetto.
La ricorrente aveva infatti agito affinché la Sezione Specializzata accertasse che un proprio prodotto – in fase di progettazione e non ancora disponibile sul mercato – non interferisse con un brevetto di titolarità di un concorrente. Ciò, si osservi, in mancanza di qualsivoglia contestazione da parte del concorrente titolare del brevetto.
Secondo la Sezione Specializzata, infatti, in mancanza di un’obiettiva incertezza determinata da una contestazione altrui, non vi è l’interesse ad agire per l’accertamento negativo di contraffazione. Occorre infatti che l’incertezza sia qualificabile come obiettiva ed attuale, sì che la sua rimozione costituisca un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Non è stato, a questo proposito, ritenuto sufficiente il fatto che il concorrente avesse in precedenza promosso a livello globale numerose iniziative (giudiziarie e non) a tutela dei propri diritti di privativa brevettuale, volte a contrastare la commercializzazione di precedenti modelli dei prodotti della ricorrente.
Ad avviso della Sezione Specializzata, le contestazioni afferenti ad un prodotto non attribuiscono carattere di obiettività e attualità allo stato di incertezza meramente soggettiva relativo ad un diverso prodotto, neanche nel caso in cui esso appartenga alla stessa tipologia e sia destinato a svolgere le medesime funzioni, in sostituzione di quello precedente e contestato.
Non è, in altri termini, sufficiente una situazione di incertezza soggettiva: essa non è rappresentativa di un conflitto attuale e refluisce nell’area fisiologica del rischio di impresa, rispetto alla quale è l’imprenditore a dover valutare la correttezza della propria condotta e a scegliere quali strategie decisionali assumere, anche con riferimento ad eventuali iniziative giudiziarie intraprese da terzi nei suoi confronti.