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Ordinanza – 26 febbraio 2021
La Sezione Specializza del Tribunale di Milano, chiamata a pronunciarsi su una complessa questione brevettuale in ambito farmaceutico, ha trovato lo spazio per soffermarsi sul requisito della novità in ambito brevettuale e sul ruolo dell’arte nota.
Come noto, infatti, affinché un’invenzione sia considerata nuova, è necessario che essa non sia già ricompresa nello stato della tecnica che, secondo il dettato del comma 2 dell’art. 46 C.P.I., comprende tutte le conoscenze accessibili al pubblico nel territorio dello Stato e all’estero, in qualunque forma (scritta ed orale) anteriormente alla data della domanda dell’invenzione.
La Sezione Specializzata, a questo proposito, ha proposto un breve riepilogo di quello che – secondo l’indirizzo più seguito – è lo stato della tecnica rilevante ai fini della valutazione della novità, il quale non è limitato solo al contenuto di brevetti o di domande di brevetto già depositate (la c.d. “prior application”).
Ai fini della valutazione della novità vanno infatti annoverate:
-la prior application, ossia secondo il dettato dell’art. 46, comma 3, c.p.i., le domande anteriori che “danno luogo ad un brevetto avente effetto sul territorio dello Stato”;
-la c.d. common general knowledge, ossia le conoscenze possedute dal tecnico del ramo esaminando la letteratura brevettuale corrente;
-la enhanced knowledge, ossia quella conoscenza che il tecnico del ramo, riuscirebbe a reperire con una ricerca accurata nel settore che interessa;
-la hidden knowledge, ossia la conoscenza che l’esperto anche con ricerche accurate ritroverebbe solo se fortunato (ad esempio una tesi di laurea cartacea conservata solo in una biblioteca).