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Sentenza – 2 Marzo 2021
In un procedimento avviato contro più parti in relazione ad un illecito sfruttamento di opere tutelate dal diritto d’autore, la Sezione Specializzata ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale svolta da una delle convenute, riconoscendo come Tribunale competente la Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna.
L’eccezione è stata tempestivamente e compiutamente sviluppata dalla parte, avendo la convenuta considerato tutte le possibili alternative astrattamente ipotizzabili.
L’eccezionale di incompetenza territoriale svolta dalla convenuta è stata sostenuta dalle seguenti ragioni:
- in relazione all’art. 33 c.p.c. nessuna delle due convenute ha sede nel distretto di competenza della Sezione Specializzata di Milano;
- l’art. 33 c.p.c. sarebbe richiamabile solo in relazione al foro di cui all’art. 20 c.p.c., non essendo stata la convenuta che ha sollevato l’eccezione, parte del contratto di edizione intercorso con l’altra convenuta e dunque non essendo ad essa opponibile la clausola di foro esclusivo a favore del Tribunale di Milano contenuta nel contratto di edizione;
- il locus commissi delicti rilevante ex art. 20 c.p.c. va identificato con il luogo di prima diffusione del prodotto editoriale contestato, coincidente con la sede operativa delle convenute dove i prodotti sono stati immagazzinati e poi spediti.
D’altra parte, l’attore ha difeso la propria scelta di citare tutte le società convenute avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 20 c.p.c. il locus commissi delicti poteva essere individuato (anche) presso il foro dell’attore, dove cioè il pregiudizio economico si sarebbe avvertito.
La Sezione Specializzata disattendendo la tesi proposta dall’attrice – propria di fattispecie inerenti alla lesione di diritti della personalità – ha evidenziato che:
- i diritti azionati dall’attrice sono “diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell’opera derivati da contratto di edizione – e dunque senza alcun profilo di lesione di immagine o di altro diritto morale o della personalità – sia perché la diffusione di opera a stampa non implica modalità di distribuzione svolta contemporaneamente in maniera diffusa, profilo che caratterizza le diverse modalità di comunicazione attuate mediante il mezzo televisivo o reti telematiche”.
- il locus commissi delicti della lesione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera “va individuato secondo il criterio attinente al luogo di prima diffusione dell’opera contestata, con richiamo dunque all’ultimo comma dell’art. 12 l.a.”