Il requisito del valore artistico nella tutela autorale delle opere di design

Sentenza non definitiva – 19 aprile 2021

Con la sentenza non definitiva in oggetto, la Sezione Specializzata ha offerto alcuni spunti di analisi sul requisito del valore artistico richiesto dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) ai fini della tutela delle opere del disegno industriale dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 settembre 2019 (C-683/2017) che ha escluso la possibilità di introdurre, a livello nazionale, requisiti per la tutela autorale ulteriori rispetto alla novità e all’originalità. 

In primo luogo, infatti, la Sezione Specializzata ha chiarito la propria posizione sulla linea di discrimine per distinguere le opere del disegno industriale (art. 2 n. 10 della L. 633/1941 – per cui è richiesto l’ulteriore requisito del valore artistico) dalle opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno e in generale dalle opere dell’arte figurativa (art. 2 n. 4 della L. 633/1941).  

L’industrial design dovrebbe infatti essere individuato sulla base di:  

  • riproduzione seriale (mentre l’arte figurativa la escluderebbe);  
  • destinazione della res all’industria ed al mercato impressa dal suo autore (mentre l’opera d’arte figurativa sarebbe ad origine destinata ai circuiti artistici);  
  • all’armonizzazione ed alla fusione nell’opera tra elementi estetici ad elementi funzionali (mentre l’opera figurativa si concretizzerebbe solo in elementi estetici). 

In secondo luogo, la Sezione Specializzata si è soffermata sul requisito del “valore artistico” previsto a livello nazionale per la tutela autorale del design industriale, che – secondo la citata pronuncia della Corte di Giustizia UE – non sarebbe compatibile con il sistema normativo comunitario l’introduzione dell’ulteriore requisito del “valore artistico” codificato al n. 10 dell’art. 2 della L. 633/1941, con conseguente necessità della sua disapplicazione e simmetrico ampliamento della tutela autorale anche a quel design industriale privo dell’artisticità delle sue forme. 

Tenendo particolare conto delle preoccupazioni espresse dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE circa la necessità di un coordinamento tra gli ambiti di applicazione della tutela – temporalmente assai limitata – dei disegni e modelli e la tutela autorale – che garantisce un monopolio molto più esteso – la Sezione Specializzata ha ritenuto necessaria la remissione della questione alla Corte di Giustizia per consentire un espresso vaglio della compatibilità con il sistema comunitario della disposizione nazionale di cui all’art. 2, n. 10 della L. 633/1941.  

Tuttavia, per ragioni di economia processuale, l’eventuale remissione alla Corte di Giustizia è stata riservata all’esito delle indagini tecniche per il vaglio sull’interferenza, posto che – in caso di mancato riscontro – il rinvio alla Corte non si renderebbe ovviamente necessario.