Il Governo vara misure per gli impianti di interesse strategico nazionale: modifiche anche alla c.d. 231 (d.lgs. 231/01)

Il Governo vara misure per gli impianti di interesse strategico nazionale:
modifiche anche alla c.d. 231 (d.lgs. 231/01).

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023, n. 4 il decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”.

Nell’attuale contesto di crisi energetica internazionale che sta determinando un aumento dei prezzi delle materie prime, il Governo ha ritenuto necessario prevedere interventi volti a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi del caro-energia in relazione alle produzioni industriali considerate d’interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 d.l. 2 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 20212, n. 231.
A tal fine, il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 introduce una serie di disposizioni composite che hanno lo scopo di fornire allo Stato gli strumenti necessari per arginare gli effetti di tali aumenti sulle produzioni industriali di interesse strategico nazionale, nonché per far fronte alle situazioni di carenza di liquidità determinate, tra l’altro, dal caro-energia.

Il decreto in commento si compone di due Capi; il primo ha l’obiettivo di prevedere disposizioni relative al settore siderurgico, mentre il secondo interviene in materia penale.

In particolare, le disposizioni del primo Capo forniscono allo Stato strumenti rapidi per intervenire qualora la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata:

  • si prevede un rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d’Italia S.p.A., autorizzando Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) ad apportare fino ad 1 miliardo di euro per garantirne l’operatività;
  • si prevede l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle società partecipate dallo Stato non quotate in borsa che gestiscono uno stabilimento di interesse nazionale strategico anche su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata (oltre il 30%), qualora, ricorrendone i presupposti, gli amministratori siano rimasti inerti;
  • si ristabiliscono i compensi degli amministratori straordinaria delle grandi imprese in crisi, che vengono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione;
  • viene fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziari (non superiore ai 500.000 euro, anche in caso di incarico collegiale).

Il secondo Capo, invece, intervenendo sulle disposizioni penali, apporta modifiche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche relativamente agli stabilimenti di interesse strategico nazionale.
Da una parte, il Governo interviene sul regime delle sanzioni interdittive e delle misure cautelari interdittive, ampliando i casi in cui la sanzione interdittiva o la misura cautelare interdittiva non trova applicazione; dall’altra, introduce una deroga al regime dei beni sequestrati all’ente, consentendone la prosecuzione dell’attività demandata ad un amministratore giudiziario nominato ad hoc.
In quest’ottica, pertanto, il decreto in commento cerca di bilanciare le esigenze cautelari e sanzionatorie in caso responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e la continuità dell’attività produttiva degli stabilimenti di interesse nazionale strategico, valorizzando l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale.

Più nel dettaglio, viene ampliata la casistica delle misure alternative di tipo sanzionatorio di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, in forza del quale, se l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero quando l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività in luogo dell’applicazione della misura interdittiva e nomina un commissario giudiziale.
Il d.l. n. 2/2023 (art. 5, comma 1, lett. a) introduce una ulteriore condizione per la quale il giudice può disporre, in luogo della sanzione interdittiva, la nomina di un commissario e la prosecuzione dell’attività dell’ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Ai sensi della nuova lettera b-bis dell’art. 15 comma 1 d.lgs. n. 231/2001, il giudice può nominare un commissario quando « l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria».
Contestualmente, si prevede l’introduzione di un ulteriore periodo all’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 in forza del quale la nomina del commissario di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell’applicazione cautelare delle misure interdittive, quando la misura può pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale (art. 5, comma 1, lett. c), d.l. n. 2/2023).

Ancora, lo stesso art. 5 d.l. n. 2/2023 (art. 5, comma 1, lett. b) amplia, poi, la casistica delle condizioni per le quali, ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano a seguito di condotte riparatorie poste in essere dall’ente. Il d.l., inoltre, introduce anche una presunzione assoluta, in forza della quale il modello organizzativo è sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 231/2001 dispone, infatti, che: « In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

Infine, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 2/2023 – che introduce il comma 1-ter all’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 – in caso di sequestro preventivo avente ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2 disp. att. c.p.p. (introdotti, a loro volta, dal successivo art. 6 d.l. n. 2/2023), per cui il giudice dovrà consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente.

L’art. 7 d.l. n. 2/2023, infine, dispone la non punibilità dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale in conformità alle medesime prescrizioni.

Il testo del d.l. n. 2/2023 è adesso approdato in Senato, assegnato alla 9ª Commissione permanente, e dovrà essere convertito in legge entro il 6 marzo 2023.

Link: decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2