Finalità della descrizione

Ordinanza – 21 Marzo 2021

La Sezione Specializzata confermando la misura concessa inaudita altera parte, si sofferma sulle finalità della misura della descrizione ex artt. 129 e 130 Codice Proprietà Industriale. 

La Sezione Specializzata evidenzia che: 

  • il diritto che si intende cautelare nell’ambito dei procedimenti di descrizione è il diritto “alla prova” ed in particolare “l’acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto”. 
  • La descrizione è tanto rimedio di istruzione preventiva quanto rimedio di natura cautelare, dal momento che la concessione è subordinata al fatto che vi sia un rischio di dispersione della prova.  
  • il giudizio non si concentra sul diritto sostanziale, ma sul diritto processuale ed il requisito del fumus boni iuris si apprezza nell’attuale sussistenza della necessità di acquisire elementi di prova relativi alla asserita violazione del titolo azionato.  
  • la verifica degli elementi di prova raccolti nell’ambito della descrizione deve limitarsi ad un “vaglio esterno” della tipologia dei documenti raccolti e non diventare un’indagine del loro contenuto.  
  • se il materiale descritto è pertinente rispetto alla futura indagine processuale, allora sussiste il requisito del fumus, e che se vi siano rischi di dispersione o alterazione, allora sussiste il requisito del periculum.