Durata dei diritti di sfruttamento economico d’autore

Sentenza – 6 aprile 2021

La controversia decisa dalla Sezione Specializzata si concentra sulla durata dei diritti di sfruttamento economico d’autore di un’opera letteraria. 

L’attrice sostiene che all’opera oggetto della controversia fosse applicabile il regime speciale prevista dal Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 sottoscritto dall’Italia con le Potenze Alleate (ed entrato in vigore il 15 settembre 1947), in virtù del quale ai fini del calcolo della durata dei diritti di sfruttamento economico d’autore, non si doveva tener conto del periodo compreso tra l’inizio delle ostilità (ossia dal 10 maggio 1940) e l’entrata in vigore del Trattato e che quindi i diritti di utilizzazione economica dell’opera sarebbero rimasti in vigore sino al 1° maggio 2022. 

La convenuta eccepisce che, essendo decorsi 70 anni dalla morte dell’autore (avvenuta nel caso di specie nel 1944), a partire dal 1° gennaio 2015 l’opera oggetto della controversia sia caduta in pubblico dominio ai sensi dell’art. 25 Legge diritto d’autore, dal momento che: 

  • il Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 aveva prorogato di sei anni la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere non ancora cadute in pubblico dominio, limitatamente a quelle realizzate da autori italiani, da autori stranieri domiciliati in Italia le cui opere fossero state pubblicate per la prima volta in Italia, e da altri autori stranieri in condizioni di reciprocità; 
  • con il Trattato di Parigi del 1947 tale beneficio era stato esteso a tutte le Potenze Alleate od Associate e ai loro cittadini, ma tale estensione aveva avuto per effetto che ai cittadini delle potenze alleate per i quali non vigeva il principio di reciprocità generica in materia di diritto d’autore era stato attribuito lo stesso termine già assegnato ai cittadini italiani; 
  • Il Decreto Legislativo Luogotenenziale non è più in vigore in quanto superato dalla successiva legislazione che ha esteso a 70 anni dopo la morte dell’autore la durata dei diritti sulle opere dell’ingegno – da ultimo l’articolo 17 della Legge n. 52/1996 che, al suo comma 1, ha espressamente abrogato il Decreto Legislativo Luogotenenziale.  

La Sezione Specializzata, applicando i principi già espressi dalla Corte di Cassazione in merito alla non cumulabilità dei regimi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale e quelli del Trattato di Parigi e tenuto conto dell’intervenuta abrogazione del Decreto Legislativo Luogotenenziale ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, L. 52/1996, ha stabilito che i diritti di sfruttamento economico d’autore sull’opera oggetto di causa sono caduti in pubblico dominio a far data dall’1 gennaio 2015 e che pertanto la condotta della convenuta è lecita.