La valutazione della confondibilità tra segni nel settore della ristorazione (Ordinanza 5 aprile 2021) 

La valutazione della confondibilità tra segni nel settore della ristorazione (Ordinanza 5 aprile 2021) 

Nel procedimento cautelare instaurato avanti la Sezione Specializzata, il ricorrente ha lamentato la violazione da parte del resistente dei propri diritti esclusivi su una serie di marchi registrati per contraddistinguere servizi di ristorazione etnici orientali.

I marchi del ricorrente sono tutti caratterizzati dal seguente elemento grafico – utilizzato sia singolarmente che nel contesto di altre parole): 

Il segno utilizzato dalla resistente per i medesimi servizi di ristorazione è il seguente:  

La Sezione Specializzata ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dal momento che: 

  • la lettera “o” risulta, in entrambi i casi, l’elemento principale caratterizzante i rispettivi segni e, nel segno “Mori” utilizzato dalla resistente, essa assume, per altezza e dimensioni, colore e posizione, nonché per la sua disomogeneità con le altre lettere che compongono la parola “Mori” – fra loro identiche per stile grafico, colore, dimensioni e carattere tipografico – valore dominante, colpendo ed attirando su di sé l’attenzione del pubblico; 
  • la resistente si è appropriata di una caratteristica che costituisce il cuore del marchio della concorrente, cioè la parte dotata di più spiccato rilievo distintivo; 
  • che le lievi differenze che presenta il segno della resistente non sono sufficienti a conferirgli autonomia distintiva rispetto a quello della ricorrente, con la conseguenza che il segno usato dalla società Mori ha come effetto quello di richiamare alla mente quello della ricorrente; 
  • il consumatore solo di rado ha l’opportunità di procedere a un confronto diretto dei segni in conflitto e deve invece fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha conservato nella memoria”; 
  • i segni sono sfruttati per servizi identici.