Concorrenza sleale per sottrazione elenco clienti e sviamento di clientela

Ordinanza – 3 Gennaio 2021

In sede di reclamo ex articolo 669-terdercies c.p.c., la Sezione Specializzata ha accolto parzialmente il reclamo in un caso di sottrazione di elenco clienti e successivo sviamento di clientela. 

Il reclamo non è stato accolto in merito alla domanda svolta ex art. 98 c.p.i. e dal momento che la ricorrente, non aveva provato la circostanza che l’elenco clienti e quello fornitori oggetto di causa costituissero informazioni aziendali soggette a tutela ai sensi dell’art. 98 c.p.i. “atteso che è necessario, a tal fine, tra i vari requisiti previsti dal legislatore per assicurare tale tutela, dimostrare l’adozione da parte delle persone, al cui legittimo controllo sono soggette, di misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere tali informazioni segrete”. 

D’altra parte, il reclamo è stato accolto nella parte in cui il giudice della prima fase aveva escluso il fumus boni iuris in relazione alle domande di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ., avendo invece il ricorrente “provato  che i resistenti hanno posto in essere condotte contrarie ai principi di correttezza professionale, idonee a danneggiare l’altrui impresa, ex art. 2598, n. 3, c.c., consistenti, prevalentemente, in un’attività di sottrazione dell’elenco clienti e di quello delle società fornitrici e la loro utilizzazione in un’attività di sviamento della clientela”. 

A questo proposito la Sezione Specializzata ha evidenziato che: 

  • la disposizione di cui all’art. 2598, comma 3, c.c. è una c.d. norma in bianco, la quale è ritenuta applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., ad esempio perché, come nel caso di specie, non è stato provato che le informazioni aziendali da tutelare siano state adeguatamente protette. 
  • L’appropriazione della lista clienti e delle società fornitrici, avvenuta da parte di ex amministratori o dipendenti della concorrente, è una fattispecie collocabile tra la categoria delle cognizioni che fanno parte del patrimonio professionale e personale del lavoratore (e come tale liberamente utilizzabile) e la categoria delle informazioni riservate, frutto di particolari sforzi aziendali, attraverso specifiche ricerche e investimenti, non spendibili presso la nuova società o il nuovo datore di lavoro, essendo diversamente ravvisabile una condotta contraria alle regole di correttezza professionale e come tale vietata. 
  • ai fini della configurazione di un comportamento illecito, sia comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito; 
  • La concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” è un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, a violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc ), dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all’imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all art. 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).