Concorrenza sleale per divulgazione di provvedimenti giudiziari

Ordinanza – 5 Gennaio 2021

Di per sé divulgare un provvedimento giudiziario favorevole non è un atto illecito, tuttavia la Sezione Specializzata ha stabilito che, per essere tale e non sfociare in un atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, codice civile la diffusione del messaggio deve essere accompagnata dall’”illustrazione di tutti gli elementi che valgano a limitare (o comunque precisare) l’ambito e l’intensità di efficacia del provvedimento conclusivoprecisandone la sua eventuale natura cautelare” ed il messaggio “deve contenere tutti gli elementi che, sul piano obiettivo, concorrono a caratterizzare la situazione alla quale si riferisce il provvedimento giudiziario”. 

Il caso oggetto del procedimento cautelare riguardava la divulgazione ad un database di utenti di un messaggio:  

  • che presentava il provvedimento ottenuto in un precedente giudizio come sentenza e non come provvedimento cautelare; 
  • con cui si invitavano i destinatari a segnalare l’eventuale continuazione della condotta censurata dall’autorità giudiziaria; 
  • in cui era reso disponibile un link da cui poter scaricare una copia -non integrale- dell’ordinanza cautelare ottenuta. 

 

La Sezione Specializzata osserva che: 

 

  • sussiste un pregiudizio che “si concreta in un danno da informazione connesso strettamente alla “scorretta” divulgazione di un provvedimento giudiziario”; 
  • Il messaggio divulgato risulta “in parte inveritiero ed in parte tendenzioso” oltre a mettere a disposizione il testo del provvedimento giudiziario soltanto in modo parziale, avendo omesso le parti in cui anche la condotta del soggetto che aveva divulgato il messaggio era stata criticata dal Tribunale; 
  • Il messaggio non indica con chiarezza tutte le circostanze idonee a ingenerare nei destinatari una corretta e precisa opinione di tutti gli elementi del provvedimento 
  • Il messaggio rappresenta in maniera scorretta la natura del provvedimento diffuso, trattandosi in realtà di un provvedimento cautelare e non di un provvedimento definitivo; 
  • la richiesta di informazioni produce “l’effetto di attribuire una maggiore efficacia persuasiva, idonea ad ingenerare nel destinatario l’erroneo convincimento della legittimità della -invasiva- richiesta”.