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SE UN MARCHIO NON HA CAPACITÀ DISTINTIVA È NULLO (SENTENZA – 1 FEBBRAIO 2021)
La Sezione Specializzata si è pronunciata su uno dei requisiti essenziali che qualsivoglia segno deve rispettare per poter essere considerato un valido marchio: la capacità distintiva.
Questo requisito si aggiunge ai requisiti di novità e liceità dei segni.
Il segno oggetto della controversia decisa dalla Sezione Specializzata era il termine di fantasia “Biolindo”, registrato quale marchio comunitario per “preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici”, di cui era stata eccepita la nullità in via riconvenzionale.
Il Tribunale, valutando il carattere distintivo del segno in relazione ai prodotti per i quali la registrazione del segno è richiesta e alla percezione del pubblico cui ci si rivolge:
- ribadisce che un segno non può ottenere né mantenere la registrazione come marchio se “designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi” anche se “le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione sono essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche”.
- ha ritenuto il segno in questione descrittivo e quindi nullo, dal momento che il termine “Bio” evoca nei consumatori il carattere sostenibile del prodotto a cui esso è affisso, mentre il termine “lindo” è sinonimo di pulito ed evoca la proprietà pulente di un prodotto, oltre ad essere estremamente diffuso nel mercato dei prodotti per la pulizia, come quelli per i quali era stata ottenuta la registrazione.
Il giudizio del Tribunale non cambia anche valutando il termine “Biolindo” nel suo insieme posto che il messaggio veicolato ha, in ogni caso, un carattere informativo circa il genere, la qualità e le caratteristiche dei prodotti.
Sta di fatto che se il segno si limita a descrivere caratteristiche del prodotto/servizio a cui si riferisce esso non permette di distinguerlo da quelli offerti dai concorrenti né consente al pubblico di riferimento di riconoscere i prodotti/ servizi contraddistinti da quel determinato marchio come provenienti da una determinata impresa, così venendo meno la funzione essenziale di origine del marchio.