Atti di concorrenza sleale di denigrazione commerciale 

Ordinanza – 4 Gennaio 2021

La Sezione Specializzata confermando un provvedimento cautelare reso inaudita altera parte ha ribadito i principi interpretativi affermati nel tempo in punto di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2), codice civile per denigrazione commerciale. 

Il procedimento è stato avviato da due agenzie viaggi online contro una compagnia aerea, la quale è stata accusata di aver pubblicato sul proprio sito internet due video in cui, da un lato, si davano istruzioni per ottenere rimborsi a seguito di cancellazioni dovute al COVID-19 nel caso in cui il biglietto aereo fosse stato acquistato tramite le agenzie ed in cui si invitavano gli utenti a non acquistare i biglietti tramite le agenzie ma direttamente dal vettore aereo. 

I contenuti ed i toni utilizzati da soggetti ripresi nei video (in un caso anche il CEO del vettore aereo) erano stati ritenuti fortemente denigratori dalle agenzie viaggi online, che, già inaudita altera parte avevano ottenuto un provvedimento di inibitoria nei confronti della compagnia aerea con comando di rimuovere dal sito internet i video contestati. 

In particolare, in merito a questa peculiare fattispecie concorrenzialmente sleale, la Sezione Specializzata ha evidenziato che: 

  • “Tale illecito comporta la diffusione di notizie e apprezzamento sui prodotti o sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito nell’opinione dei consumatori e un pregiudizio alla sua reputazione commerciale. 
  • Tale discredito ben può derivare anche dalla diffusione di notizie vere – in se stesse cioè aventi obbiettivo contenuto screditante nei confronti del concorrente, ma la cui diffusione potrebbe essere in linea di principio ammessa in un’ottica di generale tutela del mercato, al fine di elidere la persistenza di immeritati crediti – ma la liceità di tale diffusione presuppone comunque che le informazioni diffuse debbano essere correttamente esposte e dunque non elaborate in maniera tendenziosa. 
  • Le informazioni devono essere formulate in maniera obbiettiva e la loro divulgazione non può eccedere gli stretti limiti dell’esigenza informativa che le rende lecite, sconfinando nell’illecito denigratorio ove siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto.”